Materie del servizio
A chi è rivolto
L'assegno spetta alle cittadine residenti in Italia, comunitarie o straniere in possesso di regolare titolo di soggiorno che non abbiano alcuna tutela previdenziale obbligatoria, che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino.
In alcune situazioni particolari (affidamento esclusivo al padre, decesso della madre, ecc.) l’assegno può essere richiesto anche dal padre, dall’affidatario o dall’adottante.
Descrizione
L'assegno di maternità è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'INPS pubblica ogni anno l'importo dell’assegno erogabile. Per l’anno 2025 l’importo stabilito è di € 2.037,00.
Come fare
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino (o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento).
La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo allegato completo di tutti i documenti ivi richiesti, tramite una delle seguenti modalità:
- PEC all’indirizzo: comune.ancona@emarche.it
- raccomandata indirizzata a Comune di Ancona - Largo Ventiquattro Maggio 1 - 60123 Ancona
- personalmente presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona (piano terra Largo Ventiquattro Maggio 1 - 60123 Ancona)
Per informazioni è possibile contattare i numeri 071 222.2380 - 071 222.2331
Modulistica
Cosa serve
Le madri (o comunque coloro che nei casi particolari hanno diritto a presentare domanda per l'assegno di maternità), al momento della richiesta, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti in Italia alla data del parto e nel Comune di Ancona al momento di presentazione della domanda;
- non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità oppure percepire un trattamento previdenziale (astensione obbligatoria di maternità erogata dall’INPS o altro ente previdenziale) di importo inferiore a quello erogato dal Comune;
- indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare non superiore a € 20.382,90 (per le nascite relative al 2025)
- codice IBAN (International Bank Account Number) di un conto corrente postale/bancario intestato alla madre.
Cosa si ottiene
Quando la domanda viene accolta si ottiene l'erogazione dell'assegno.
Tempi e scadenze
La domanda va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dal suo ingresso in famiglia.
Conclusa l’istruttoria il Comune trasmetterà la richiesta in via telematica all’INPS.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Costi
La presentazione della domanda non prevede alcun pagamento.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 9 gennaio 2026, 11:17